Bonus famiglie

IL SINDACO

Visto l’art. 1, del D.L. 29.11.2008, n. 185, recante: “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, con il quale è stata disposta l’attribuzione di un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti in Italia i cui componenti del nucleo familiare hanno conseguito, nell’anno 2008, esclusivamente, i seguenti redditi:

− lavoro dipendente, assimilati e pensione;

− fondiari per un ammontare complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 2.500,00 euro;

− derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico;

Visto che il direttore dell’Agenzia delle entrate con provvedimento n. 184519, in data 05.12.2008, ha approvato i modelli per la richiesta del detto bonus straordinario nonché le relative istruzioni;

Visto lo statuto comunale;

RENDE NOTO

1)      MISURA DEL BENEFICIO

Il bonus di cui alle premesse è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 2008, per i seguenti importi:
• euro 200,00 nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00;

 
• euro 300,00 per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;

 
• euro 450,00 per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;

 
• euro 500,00 per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;

 
• euro 600,00 per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;

• euro 1.000,00 per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 22.000,00;

 
• euro 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.

 
Il beneficio viene attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini contributivi e assistenziali, né per il rilascio della carta acquisti (art. 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).


2) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE


La domanda, da compilare esclusivamente sugli appositi modelli, deve essere presentata al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici, dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati


entro il 31 marzo 2009 se richiesto con riferimento al reddito conseguito nell’anno 2008.

 
Qualora il beneficio economico è richiesto telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche mediante gli intermediari abilitati, deve essere presentata:


− entro il 31 marzo 2009 se richiesto con riferimento al reddito conseguito nel 2007;


− entro il 30 giugno 2009 se richiesto con riferimento al reddito conseguito nel 2008.


3) I modelli possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it   e dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.  I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche prescritte e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

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