Carta d’identita’ valida 10 anni

 

Il D.L. 25 giugno 2008, nr. 112, all’art. 31 ha elevato da 5 a 10 anni la validita’ temporale della carta d’identita’. Pertanto, per la carta d’identita’ in formato cartaceo:

  • In caso di primo rilascio sara’ apposta automaticamente la scadenza decennale
  • Nel caso di carta che compie la scadenza quinquennale a fare data dal 26 giugno 2008, sara’ dato corso alla convalida per gli ulteriori cinque anni, apponendo, sul documento originario “validita’ prorogata ai sensi dell’art.31 del D.L. 25.06.2008, nr. 112 fino al ……..”.

Per l’apposizione della data della proroga non e’ necessaria la presenza dell’interessato.

La carta d’identita’ potra’ essere presentata all’Ufficio Comunale anche da persona terza. L’adempimento e’ assicurato a vista.

Questa voce è stata pubblicata in Senza categoria. Contrassegna il permalink.

I commenti sono chiusi.